Leggende metropolitane sull'acquisto di materiale fotografico extra UE

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  1. #1
    pebibyte
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    Predefinito Leggende metropolitane sull'acquisto di materiale fotografico extra UE

    Dai pentaxiani
    Pentaxiani • Leggi argomento - 013 - regole per importazioni extra UE

    .....tanto per cancellare alcune leggende metropolitane che circolano sulle spedizioni provenienti extra UE

    Ci sono regole ben precise che determinano come funziona il sistema doganale italiano, che è accomunicato e armonizzato con quelli degli altri stati membri della Comunità Europea.
    La dogana è regolamentata dal Codice Doganale, che potete scaricare in formato PDF e consultare, tramite questo link:

    http://www.agenziadogane.it/italiano...mativa/cod.pdf

    La prima cosa importante, veramente molto importante, da sottolineare è che il Codice non parla nella maniera più assoluta di cose come "regali", "uso personale" ecc.

    Quindi il luogo comune: regalo = niente tasse è assolutamente inesistente!

    Questo come primo assunto.

    L'altra cosa importante da sapere è che non esite alcun tipo di spedizione in ingresso che sia esente dal controllo doganale, per definizione.

    Ogni spedizione in arrivo deve essere sottoposta al controllo doganale. Deve essere presentata con una opportuna dichiarazione. Può essere esentata da controlli solo a discrezione dell'ufficio doganale competente.

    Questo è quanto specificato negli articoli del Codice che mi preme porre alla vostra attenzione:

    art. 36 - bis: Dichiarazione sommaria. (N.d.R. Per gli effetti vedasi l'articolo 2 del regolamento (CE) n.648/2005).
    Testo: in vigore dal 11/05/2005
    1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunita' sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

    art. 38: Conduzione delle merci introdotte all'ufficio doganale o in una zona franca.
    Testo: in vigore dal 11/05/2005
    1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorita' doganale e conformemente alle modalita' da questa stabilite:
    a) all'ufficio doganale designato dall'autorita' doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorita';
    b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:
    - per via marittima od aerea, oppure
    - su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio
    doganale della Comunita' quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.
    2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunita', in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
    3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' le merci che, pur trovandosi fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali di uno Stato membro in virtu' delle disposizioni in vigore, in particolare in virtu' di un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo.
    4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero, di traffico postale o di traffico di importanza economica trascurabile, sempreche' la vigilanza doganale e le possibilita' di controllo doganale non risultino compromesse.

    Questi articoli del codice, di cui ho sottileneato elementi fondamentali, chiariscono i seguenti elementi:

    * Qualsiasi cosa entri nel Paese deve passare la Dogana; questo non rappresenta un problema in quanto sono le poste o gli spedizionieri a farlo;
    * Le merci devono essere accompagnate da una dichiarazione sommaria; questa dichiarazione sommaria non è altro che l'etichetta verde che viene applicata dalla Cina, con le informazioni di carattere doganale; nonostante questo, sarebe opportuno che si disponesse, in caso di richiesta, di qualcosa che attesti il valore;
    * Importanza economica trascurabile; in tutto il Codice questo è l'unico punto in cui si parla di valore trascurabile, senza però definirne una misura; in passato, richieste di informazioni telefoniche a uffici doganali hanno dato come termine di paragone un "lapis" (una matita);


    Analizziamo le caratteristiche di un tipico acquisto eBay: accessorio fotografico

    Una volta comprato ecc, il pacco arriva in Italia e prevede:

    * Provenienza: Cina od Hong Kong
    * Indirizzo del mittene in Cinese o comunque mittente cinese;
    * Etichetta doganale con indicazione "GIFT" (regalo);
    * Valore dichiarato sotto i 50$ (o sotto i 45€);

    Da parte dell'ispettore doganale questo è semplicemente: il solito furbo.

    Ecco allora che ci si ritrova applicata la tariffa standard di 5,50 Euro, nella maggiorparte dei casi, mentre quelli che danno evidenza di essere prodotti a valore più alto vengono tenuti fermi e viene richiesta la documentazione relativa.

    Sempre più difficile scamparla, a meno che...
    Le corrette regole
    In data 5 maggio 2004, il Direttore dell'Area Centrale dell'Agenzia per le Dogane ha infatti emanato una circolare che chiarisce proprio gli aspetti relativi all'esenzione, ovvero che definisce con certezza i criteri del "valore trascurabile".

    Trovate la circolare a questo indirizzo:

    http://www.agenziadogane.it/italiano...c_2004_22d.pdf
    La circolare, senza mezzi termini, dice chiaramente che si è resa necessaria in quanto non tutti (anzi, pochissimi) avevano chiara la normativa ed è accompagnata da schede ben precise, che definiscono l'applicazione dei regolamenti.

    Quelle che interessano, in questa sede, sono due:

    SCHEDA 1: Spedizioni di valore trascurabile

    * Normativa comunitaria di riferimento:
    Regolamento Comunitario n.918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 27/28
    Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 22/23
    * Normativa nazionale di riferimento:
    Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 artt. 5/6
    * Trattamento fiscale:
    Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)
    * Condizioni per la fruizione della franchigia
    Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non eccede complessivamente 22 Euro per spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici,profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
    * Modalità per la concessione della franchigia:
    Per l’autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell’interessato, dispone direttamente l’ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.

    SCHEDA 2: Spedizioni inviate da un privato ad un altro privato

    * Normativa comunitaria di riferimento:
    Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 29/31
    Direttiva Comunitaria n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19.12.1978 e succ. mod.
    * Normativa nazionale di riferimento:
    Decreto Ministeriale 5 dicembre1997, n. 489 artt. 7/9
    * Trattamento fiscale:
    Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)
    * Condizioni per la fruizione della franchigia:
    Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci prive di carattere commerciale oggettodi piccole spedizioni inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato chesi trova nel territorio doganale della Comunità alle seguenti condizioni:
    - presentino carattere occasionale;
    - riguardino esclusivamente merci riservate all’uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
    - Riguardino merci il cui valore globale non superi i 45 Euro, ivi compreso il valore dei prodotti alcolici,profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco importati nelle quantità fissate dall’art. 31 del Reg. CEE 918/83;
    - Non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

    * Modalità per la concessione della franchigia:
    Per l’autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell’interessato, dispone direttamente l’ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.

    Per non pagare la dogana
    Quindi è necessario che siano rispettate queste regole.

    NON E' QUINDI VERO CHE BASTA CHE IL VALORE DICHIARATO SIA MENO DI 45 EURO!!!

    Infatti la regola dei 45 Euro, ovvero la scheda 2, implica che vi siano altri presupposti, fra cui la certezza che non vi sia presupposto di uso a carattere commerciale, che non vi sia presupposto di corrispettivi espressi in qualsiasi forma ecc.
    Le spese di spedizione sono un corrispettivo

    Moltissimi sostengono che i nostri doganieri stupidamente calcolano nel costo anche le spese di spedizione

    A tale proposito, il Codice è molto chiaro:

    art. 32: Elementi per il calcolo del valore delle merci in dogana.
    Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
    1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:
    a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le
    merci:
    i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
    ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
    iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
    b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
    i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
    ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,
    iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
    iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunita' e necessari per produrre le merci importate;
    c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
    d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
    e)
    i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
    ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunita'.
    2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare e' basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
    3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento e' aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.


    Quindi : materiale da imballo, spese di spedizione, tutto concorre a comporre il valore.

    per non pagare dazi SICURAMENTE i casi sono due

    1. ricevere spedizioni il cui valore, inclusi i costi di spedizione, siano inferiori ai 22 Euro
    2. ricevere spedizioni il cui valore sia inferiore ai 45 Euro e sia credibile il fatto che provengano da un privato senza requisiti di avvenuta vendita

    Poi per la consueta efficenza italiana, ci sono molti buchi nella rete dei controlli e molta roba passa indenne la dogana ( solo se spedita tramite il servizio postale , perche se arriva tramite corriere questo ha l'obbligo di esercitare il ruolo di sostituto e quindi i corrieri che non vogliono rogner applicano la normativa lla lettera su tutti i pacchi ) il che genera tutta una serie di leggende metropolitane su come "sgamare" la dogana.
    Il riassunto: Dall'estero si puo' pagare anche meno...ma sembre bisogna pagare, ecco. Bisogna valutare rimanendo sempre nella legalita' se il risparmio valga impicci con la garanzia. Quindi e' bene prestare attenzione prima di avventurarsi in questi esperimenti.
    Ultima modifica di giostark : 18-01-2013 a 14:29

  2. #2
    mebibyte L'avatar di pgfiore
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    Il messaggio originale è un po' datato (e i link non funzionano tra l'altro), poi nel 2010 è arrivato un nuovo regolamento CE...

    Il sito delle dogane è piuttosto funzionale e contiene molte informazioni, abbastanza accessibili. Ha persino le FAQ che è tutto dire

    Da: Agenzia delle Dogane - FAQ: le risposte alle domande più frequenti

    Quesito – Regalo proveniente da Paese extra UE:
    Un privato mi ha spedito da un Paese che non fa parte della Unione Europea, un oggetto in regalo ed ho avuto la sorpresa di dover pagare le spese doganali anche se sulla bolla di spedizione era stato espressamente indicato GIFT (regalo). Vorrei sapere come vengono calcolate in questo caso le spese doganali.
    Risposta: Sotto il profilo doganale,la normativa in vigore prevede la franchigia dai diritti all'importazione quando:
    la spedizione avviene da un privato ad un privato
    sia priva di carattere commerciale
    sia effettuata a titolo gratuito
    non superi i 45 Euro per spedizione

    (Regolamento CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Regolamento CEE n.918/83, Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 n. 489 articoli da 7 a 9).
    Per avere ulteriori informazioni al riguardo si possono consultare le Circolari n. 2/D del 03/02/2010 e n.22/D del 05/05/2004 – reperibili sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), nella sezione "Norme Doganali - Circolari - Anni 2010 e 2004".
    Nel caso in cui la spedizione non rientri in tale ambito, si fa presente che, in linea generale, all'atto dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, si dovrà provvedere al pagamento:
    dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
    dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

    Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione.
    Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "Tariffa Doganale TARIC".
    Si fa presente, comunque, che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

    Quesito – Acquisto di oggetti di scarso valore tramite internet:
    Spesso effettuo acquisti di scarso valore tramite internet ed a volte ho la sorpresa di dover pagare delle spese doganali. Vorrei sapere come vengono calcolate queste spese doganali?
    Risposta: Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Regolamento CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Regolamento CEE n.918/83) consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore intrinseco di 150 €.
    Per valore intrinseco, s’intende il valore del bene escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione.
    Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.
    Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 €), la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 € (art.5 del DM n.489/97); ad esempio, per l’acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 €, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.
    Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato.

    Pertanto, nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento:
    dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
    dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

    Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione che, comunque, non vengono applicate quando le merci possono godere della franchigia.
    Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "Tariffa Doganale TARIC".
    Si fa presente comunque che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

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