Originariamente inviato da Rodotà
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
Rodotà
In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferite alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza
A.1. Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
Art. 1. Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.