Nella sentenza 6124/09, depositata il 13 marzo, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della detrazione Iva in relazione ad acquisti di beni ceduti da soggetti coinvolti in "frodi carosello". Queste frodi si sostanziano in vendite circolari tra più soggetti, spesso facendo apparire anche una cessione all'esportazione o intracomunitaria (non imponibili), in cui uno o più soggetti della catena, pur emettendo fattura di vendita, non versano l'Iva mentre gli acquirenti della catena la detraggono. Il risultato è o solo una truffa all'Iva o anche una concorrenza sleale perché in questo modo è possibile abbassare sensibilmente il prezzo dei beni a danno dei concorrenti.
Le questioni da risolvere sono: quando l'acquirente (che detrae l'Iva) si possa considerare responsabile della frode; e quali siano le conseguenze. Le sanzioni possono essere di due tipi: responsabilità solidale del cessionario al pagamento dell'Iva dovuta dal cedente (articolo 60-bis, Dpr 633/72) o diniego della detrazione. Perché operi la solidarietà devono ricorrere diverse condizioni: l'operazione deve essere stata effettuata dopo la pubblicazione del Dm 22 dicembre 2005, riguardare i beni indicati nel Dm ed essere avvenuta a un prezzo inferiore a quello di mercato. In difetto opera la seconda sanzione (diniego della detrazione), con tutte le implicazioni di ordine amministrativo e penale. Si tratta, quindi, di conseguenze particolarmente pesanti per l'impresa e perciò assume particolare importanza la prima questione: quando l'acquirente è responsabile di frode?
La sentenza prevede che per ritenere indetraibile l'Iva addebitata dal fornitore non basta che quest'ultimo ometta di versare l'Iva ma occorre anche, alternativamente, che: - l'operazione di acquisto sia inesistente; vi sia un accordo simulatorio tra clienti e fornitori per cui i vari passaggi non avrebbero avuto una giustificazione economica (analogamente, Cassazione 10352/2006 e Corte Ue, causa C-419/02, 21 febbraio 2006).
Questa seconda condizione richiama il principio secondo cui «costituisce un principio generale non scritto vigente nell'ordinamento italiano il divieto di porre in essere condotte che integrino abuso di diritto, che rende irrilevanti nei confronti del Fisco le operazioni elusive in quanto il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione» (Cassazione a Sezioni Unite 30057/2008). Ai fini di una valutazione per presunzioni dell'esistenza di un accordo simulatorio, i giudici, nella sentenza, hanno attribuito rilevanza al fatto che ci fosse o no identità tra merce venduta e merce riacquistata e che il prezzo pattuito fosse o no in linea con quello di mercato. Poiché nel caso non c'era identità tra merce venduta e merce acquistata e il prezzo era in linea con quello di mercato è stata esclusa la responsabilità dell'acquirente e gli è stato confermato il diritto di detrarre l'Iva.
Le considerazioni possono essere integrate con quanto affermato dalla Corte Ue (sentenza 12 gennaio 2006, C-354/03, C-355/03) secondo cui «il diritto di un soggetto passivo che effettua (...) operazioni di detrarre l'Iva pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia viziata da frode all'Iva». Quindi l'esistenza di un accordo simulatorio non rende l'acquirente responsabile se ne è rimasto estraneo.
fonte Sole 24ore
tutto questo oltre al rischio di un assistenza post-vendita nulla (vedi caso cellshock)