GDF scopre maxi evasore a Roma - [NEWS]

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  1. #71
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    Predefinito occhio anche agli acquirenti

    Nella sentenza 6124/09, depositata il 13 marzo, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della detrazione Iva in relazione ad acquisti di beni ceduti da soggetti coinvolti in "frodi carosello". Queste frodi si sostanziano in vendite circolari tra più soggetti, spesso facendo apparire anche una cessione all'esportazione o intracomunitaria (non imponibili), in cui uno o più soggetti della catena, pur emettendo fattura di vendita, non versano l'Iva mentre gli acquirenti della catena la detraggono. Il risultato è o solo una truffa all'Iva o anche una concorrenza sleale perché in questo modo è possibile abbassare sensibilmente il prezzo dei beni a danno dei concorrenti.
    Le questioni da risolvere sono: quando l'acquirente (che detrae l'Iva) si possa considerare responsabile della frode; e quali siano le conseguenze. Le sanzioni possono essere di due tipi: responsabilità solidale del cessionario al pagamento dell'Iva dovuta dal cedente (articolo 60-bis, Dpr 633/72) o diniego della detrazione. Perché operi la solidarietà devono ricorrere diverse condizioni: l'operazione deve essere stata effettuata dopo la pubblicazione del Dm 22 dicembre 2005, riguardare i beni indicati nel Dm ed essere avvenuta a un prezzo inferiore a quello di mercato. In difetto opera la seconda sanzione (diniego della detrazione), con tutte le implicazioni di ordine amministrativo e penale. Si tratta, quindi, di conseguenze particolarmente pesanti per l'impresa e perciò assume particolare importanza la prima questione: quando l'acquirente è responsabile di frode?
    La sentenza prevede che per ritenere indetraibile l'Iva addebitata dal fornitore non basta che quest'ultimo ometta di versare l'Iva ma occorre anche, alternativamente, che: - l'operazione di acquisto sia inesistente; vi sia un accordo simulatorio tra clienti e fornitori per cui i vari passaggi non avrebbero avuto una giustificazione economica (analogamente, Cassazione 10352/2006 e Corte Ue, causa C-419/02, 21 febbraio 2006).
    Questa seconda condizione richiama il principio secondo cui «costituisce un principio generale non scritto vigente nell'ordinamento italiano il divieto di porre in essere condotte che integrino abuso di diritto, che rende irrilevanti nei confronti del Fisco le operazioni elusive in quanto il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione» (Cassazione a Sezioni Unite 30057/2008). Ai fini di una valutazione per presunzioni dell'esistenza di un accordo simulatorio, i giudici, nella sentenza, hanno attribuito rilevanza al fatto che ci fosse o no identità tra merce venduta e merce riacquistata e che il prezzo pattuito fosse o no in linea con quello di mercato. Poiché nel caso non c'era identità tra merce venduta e merce acquistata e il prezzo era in linea con quello di mercato è stata esclusa la responsabilità dell'acquirente e gli è stato confermato il diritto di detrarre l'Iva.
    Le considerazioni possono essere integrate con quanto affermato dalla Corte Ue (sentenza 12 gennaio 2006, C-354/03, C-355/03) secondo cui «il diritto di un soggetto passivo che effettua (...) operazioni di detrarre l'Iva pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia viziata da frode all'Iva». Quindi l'esistenza di un accordo simulatorio non rende l'acquirente responsabile se ne è rimasto estraneo.


    fonte Sole 24ore


    tutto questo oltre al rischio di un assistenza post-vendita nulla (vedi caso cellshock)
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  2. #72
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    Predefinito questo per capire meglio....possono vendere anche a rimessa e guadagnarci con l'iva versata dall'acquirente finale

    Frodi carosello, buona fede del tutto irrilevante


    I giudici confermano quello che sembra, in sede tributaria, un orientamento oramai consolidato
    Nell'ambito delle "frodi carosello", il secondo cessionario non può eccepire la propria buona fede. E' il principio ispiratore della a sentenza n. 22555 della Cassazione. Sentenza, del 26 ottobre scorso, con cui la Corte consolida il proprio orientamento in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

    Il meccanismo normalmente praticato con le "frodi carosello", che ordinariamente arricchiscono i soggetti coinvolti (consapevolmente o inconsapevolmente) nell'ambito di cessioni intracomunitarie e derivate, è ormai ben noto (seppur dispiegato nelle sue varianti) e si fonda essenzialmente sul mancato versamento dell'Iva incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari e successive rivendite a operatori nazionali, direttamente a questi ultimi ovvero, nei modelli più complessi, attraverso l'interposizione di una o più società "filtro" (buffer).

    Il mancato versamento dell'Iva da parte delle società cartiere fornisce loro la possibilità di praticare prezzi di vendita inferiori a quelli mediamente praticati sul mercato (con grave danno non solo per l'Erario ma anche per la concorrenza).
    Ad esempio, la "cartiera" acquista dei prodotti dalla Francia al prezzo di 100 (acquisto intracomunitario esente dall'applicazione di Iva). Il fatto che, al momento della rivendita (di solito contestuale all'acquisto), non verserà l'Iva incassata dal cliente, comporta la possibilità di praticare un prezzo (ad esempio, 90) addirittura inferiore a quello di acquisto, ravvisato che la differenza di prezzo (100 - 90 = 10) verrà abbondantemente recuperata con l'imposta non versata (18), applicata sul prezzo di acquisto (90 + 18 = 108).

    Seppur tali operazioni sembrino avvantaggiare esclusivamente la società cartiera, in realtà esse sono sovente organizzate dagli stessi effettivi destinatari della merce, i quali, tramite la semplice costituzione di una (o più) società (intestata a un prestanome e priva di organizzazione alcuna) e predisposizione ad hoc di documentazione che attesti l'effettivo acquisto della merce e il suo pagamento(1), possono detrarre l'Iva solo apparentemente versata al momento dell'acquisto, con l'effetto di acquistare la merce a un prezzo ancora più basso(2).

    La predisposizione formale della documentazione e l'effettività dell'operazione rendono assai arduo il compito dell'Amministrazione finanziaria, impegnata a recuperare l'Iva illegittimamente detratta da parte dei soggetti destinatari, i quali ordinariamente eccepiscono la loro estraneità all'operazione e la mancanza di intenti fraudolenti, ben consci delle gravi difficoltà cui incorre la prima nel dover fornire una prova contraria in tal senso.

    Sul punto, si è tuttavia ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa l'irrilevanza dell'elemento psicologico (e quindi della buona fede) del soggetto destinatario della merce.
    In questo senso è la sentenza della Suprema corte, n. 22555 del 26 ottobre 2007, che ha cassato una sentenza della Ctr Lombardia, con la quale era stato accolto l'appello della società, fondato esclusivamente sulla effettività dell'operazione e sulla considerazione che le violazioni tributarie commesse dalla società cartiera (mancato versamento) non potevano ricadere sulla società acquirente.

    I giudici, in particolare, hanno focalizzato l'attenzione su due principi che, secondo la stessa, costituiscono ormai jus receptum:

    1. "in presenza di operazioni inesistenti - da riferire non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno o entrambi i soggetti siano falsi (Cass. N. 6378/2006, n. 5719/2007) - non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un "pagamento a titolo di rivalsa", né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come è confermato anche dal combinato disposto dei successivi artt. 21, comma 7, e 26, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (Cass. 22882/2006)"
    2. "se l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti, i quali non possono provenire da un soggetto inesistente (Cass. N. 1727/2007, n. 1950/2007, n. 1569/2007, n. 6341/2002, n. 13605/2003); in mancanza di tale prova legittimante l'Ufficio procede a recuperare l'imposta detratta (Cass. 13662/2001)".

    Con la prima considerazione, la Corte ha equiparato le operazioni "soggettivamente" inesistenti a quelle "oggettivamente" inesistenti; non viene dunque a crearsi il "presupposto impositivo". Da ciò deriva che il pagamento effettuato dal secondo cessionario nei confronti della società cartiera non può ritenersi imposta pagata a titolo di rivalsa, con conseguente impossibilità di fruire della relativa detrazione.
    Con la seconda, invece, i giudici hanno ulteriormente precisato che i documenti provenienti da una cartiera, in quanto soggetto inesistente, non costituiscono "documenti contabili legittimanti" e, pertanto, sono assolutamente irrilevanti ai fini della prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni.

    Conseguenza inevitabile della giurisprudenza esaminata è, dunque, l'accollo in capo alla società che intrattiene rapporti commerciali con la cartiera del rischio di un eventuale comportamento fraudolento da parte di quest'ultima, con la conseguente impossibilità di portare in detrazione le somme versate a titolo di Iva.
    Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria dimostri l'inesistenza della società italiana cedente (cartiera), il contribuente non potrà più eccepire la propria buona fede: lo stato soggettivo può avere ancora qualche rilevanza in sede penale, ma in sede tributaria ha ben poca valenza giuridica(3).

    NOTE:
    1) In questo senso è già emerso le scetticismo della Corte di cassazione nei confronti di tali documenti probatori esibiti a giustificazione della effettività dell'operazione e dell'estraneità del destinatario, evidenziando che "la produzione degli assegni bancari non aggiunge nulla al quadro probatorio ed ha la stessa efficacia probatoria della emissione della fattura. Se questa di per sé non prova la effettività dell'operazione sottostante, non può ritenersi che tale prova venga raggiunta con la produzione dei mezzi di pagamento utilizzati. La prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente. Tale prova, però, non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, per dare corpo apparente ad una transazione inesistente. Si tratta di un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere letta nel contesto di tutte le altre risultanze processuali"(sentenza n. 15228 del 3 dicembre 2001).

    2) Tornando all'esempio di sopra, dal prezzo di 100 della merce, l'effettivo destinatario potrà scomputare l'Iva illegittimamente portata in detrazione (20), per cui il prezzo finale della merce sarà 80.

    3) Del resto, come aveva già precisato la Cassazione con la sentenza del 5 giugno 2003, n. 8959, "l'elemento soggettivo della conoscenza della circostanza relativa alla illegalità o illiceità degli accordi esistenti tra le società variamente interessate alle vendite non viene in rilievo agli effetti del rapporto tributario".



    Domenico Bitonti
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  3. #73
    kibibyte
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    Originariamente inviato da giampa
    ma vogliamo parlare ad esempio delle CPU Intel ?

    i 920 D0 attualmente costano sui canali ufficiali Intel 290 $ circa ...

    quotazioni di oggi pomeriggio ...

    converti in €, mettici un 10% (come ricarico medio) , aggiungici l' IVA e dopo vai su trova prezzi e dimmi quante truffe carosello ci sono ...

    questo giusto per fare un esempio banalissimo ...
    prendendo questo esempio:

    290*0.76=220,4€ cambio dollaro a listino ufficiale

    220,4€ è quello che paga la mia società A comprando all'estero, vende alla società B a 220,4€ quindi a pari, e la società B potrà vendere partendo da un prezzo di acquisto originario di 220,4€/1.2=183.66€

    La società B venderà poi a un prezzo medio mettiamo di 200€ + iva lucrando 16.33€ pari all'8,16%


    la società C compra all'estero, pagando 220,4€, anche volendo vendere con un margine più basso sarà sempre fuori mercato, e l'acquirente medio comprerà sempre prima da chi gli fa un prezzo + basso...

    considerando poi l'opzione del ravvedimento operoso io amministratore della società B posso non pagare l'iva riscossa dal cliente finale sino al termine della dichiarazione dei redditi dell'anno di versamento cui l'iva si riferisce, senza cadere nel penale ma solo in sanzioni amministrative
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  4. #74
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    ma infatti, quando chiuderanno qualcuno di questi noti evasori e gli utenti che hanno comprato da questi ultimi, pensando che fossero dei paladini del consumatore, rimarrano con un prodotto in mano senza possibilità di RMA, io mi metterò comodo in poltrona a ridere ...
    il problema è che che le autorità preposte per qualche motivo che non conosco (si fa per dire), non mi sembrano così attive ed incisive verso questi fenomeni ultimamente ...
    quindi paradossalmente ci sta la facciano anche franca ...


    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'è speranza per tutti?"

  5. #75
    kibibyte
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    la maggiore difficoltà sta nell'arduità delle dimostrazioni di delegittimità dell'amministrazione finanziaria, proprio la irrilevanza dell'eccezione di buona fede dovrebbe facilitarne il compito.

    La possibilità di ravvedimento operoso limita l'arco temporale nel quale poter fare comunque sia i controlli, nel senso che io che non volessi versare l'iva ho tempo per farle promettendomi di farne ravvedimento entro i termini consentiti.

    Ciò vuol dire garantire vita a queste operazioni poco pulite e a discapito dei concorrenti "leali".

    Per la rma la questione dovrebbe essere impostata a monte dal produttore, ma dovrebbe controllare anche tutta la filiera distributiva.
    Come da esempio potrei sempre comprare da rivenditore ufficiale estero e poi fare il carosello...in teoria il produttore dovrebbe garantirne la rma, anche se la richiesta viene da paese estero....insomma un bel casotto!
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  6. #76
    Amministratore L'avatar di ^SiRtA^
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    Originariamente inviato da giampa
    questa fa il paio con quest' altra :

    Libero News - ROMA: GDF SCOPRE FRODE MAXI EVASIONE NEL COMMERCIO DI TELEFONI CELLULARI

    e poi qualche sprovveduto che va sui motori di comparazione prezzi viene qui e fa anche il finto tonto sostenendo che questi siano benefattori e che gli shop regolari che non possono stargli dietro siano invece dei volgari speculatori ...

    Lo stesso discorso di Ebay, paragoni e parallelismi con strutture che non rischiano NIENTE, che hanno conti esteri in zona franca con percentuali (vedasi Paypal) semplicemente da strozzinaggio. Quello che l'utenza dovrebbe capire, è che il "prezzo più basso" non è una garanzia ma un'esca; tempo fa un mio amico ha comprato un Xperia nuovissimo con tanto di fattura... ha avuto un problema, la fattura era falsa, del cellulare non si riusciva ad identificare la provenienza... morale ? 200 euro di meno e ha dovuto rispenderne 600 per comprarlo NUOVAMENTE.

    Allora mi domando, il vantaggio dell'acquisto facile e conveniente dove sta ? Venditori con migliaia di feedback che sono irrintracciabili, o che alla meglio spariscono da un mese all'altro, "affari" che vengono fatti da utenti che non sanno come gira il mercato, ritrovandosi poi con hardware (o altro) guasto, del quale non ti viene riconosciuta alcuna garanzia...

    C'è da meditare, i prezzi troppo fuori mercato sono assolutamente a rischio.

  7. #77
    mebibyte L'avatar di diablos88
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    ogni tanto riuppo la discussione
    La cosa che mi fa davvero rabbia è che i soliti shop continuano a vendere liberamente, senza che nessuno faccia nulla, spazzando via qualsiasi concorrenza
    Voglio sottolineare che la colpa è anche delle case costruttrici che dovrebbero fissare loro il prezzo al pubblico e chi non lo rispetta non potrà più vendere quel prodotto

  8. #78
    nibble
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    Originariamente inviato da giampa
    ultima precisazione ...

    a parte il fatto che stai continuando a mettere nomi e link di shop e questo è vietato dal regolamento, te lo dico chiaro 4890 a parte dove i prezzi possono essere più o meno allineati :

    quasi tutti gli shop che hai citato l' IVA non sanno nemmeno cos'è e trovaprezzi è diventato il regno di questi evasori ...
    rileggiti un' altra volta il link che ti ho dato, magari stavolta i meccanismi ti risultano più chiari ...
    Indipendentemente da quell'annuncio, mi interessava capire quello che stavate dicendo su questi presunti truffatori. Se avete informazioni e non potete condividerle, perché non denunciate alla GDF questi atti illegali ? Tanto facile. Altrimenti, con tutto il rispetto possibile, ma a me sembra una facile generalizzazione (potrei persino pensare per giustificare prezzi più elevati nel mercatino ). Poi è ovvio che c'è chi ne approfitta, ma da qui a dire che tutti quelli con i prezzi più bassi EVADONO ce ne passa. Ad esempio non è possibile negare il fatto che le 4890 ormai stanno a 185 euro, più o meno. Se poi determinati shop le hanno acquistate a prezzi più elevati sin dall'inizio e poi i prezzi sono rimasti gli stessi in quanto sono rimaste invendute, qui c'è poco da dare addosso all'evasione dell'iva o il resto ; se invece uno shop, tipo pQ0kQQ, ci mette 7 giorni per spedire è evidente che ordina in europa dai grandi distributori a prezzi più concorrenziali

  9. #79
    Amministratore L'avatar di giampa
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    guarda che la GF di segnalazioni ne ha avute a valanga su certa gente dagli operatori seri di settore e anche direttamente dai produttori, diciamo che in Italia i tempi per la parte investigativa che certamente non compete a chi segnala ma alle forze dell' ordine lasciano un po' a desiderare per mancanza di mezzi adeguati ...
    molti distributori tedeschi e olandesi vendono in Italia proprio perchè consapevoli che molti shop non registrano le fatture all' ufficio delle entrate evadendo così l' IVA ed usando le stesse, tenute ben nascoste, solo in caso di RMA ...
    un giochino di una banalità sconcertante che certi soggetti praticano perchè le probabilità di controlli, per i volumi d' affari che generano, o meglio che dichiarano, li mette a livello statistico in una posizione, secondo la loro mentalità, di rischio accettabile ...
    oltretutto le sanzioni comminate agli evasori sono ridicole nel nostro paese ...
    ci sono shop che, invitati direttamente dal produttore a passare da canali ufficiali italiani al solito prezzo tedesco fatto direttamente per arginare questo fenomeno, hanno preferito continuare a comprare all' estero pur di ricevere fatture intra esente IVA ...
    chissà perchè ...
    quindi non pensare che qui la gente scriva a vanvera, tanto più che al contrario di altri siti, ci vuole anche coraggio per portare avanti queste tesi e cercare di responsabilizzare gli utenti ...
    sul fatto delle quantità e dei prezzi concorrenziali, correggiamo un attimo il tiro visto che non stiamo parlando di qualche KG di prosciutto ...
    una singola CPU Intel che costa in distribuzione ad esempio 200 €, se ne compri 500 pezzi può abbassarsi, se ti va bene, di 2 punti percentuali, quindi nel caso specifico @195 € con quotazione Intel diretta ... e su trovaprezzi le differenze tra chi compra le CPU all' estero e chi le compra in Italia in distribuzione regolare non sono 5 €, quindi c'è qualcosa di non regolare ...
    ora non mi dirai che qualcuno di questi noti fenomeni del prezzo ha la forza di comprare 500 o 1000 unità di i7 975 che in distribuzione regolare costa al rivenditore attualmente sui 730 € + IVA ...
    e sorvolo sui 920 perchè lì c'è solo da ridere leggendo le prime 2 pagine di trovaprezzi ...
    Ultima modifica di giampa : 20-06-2009 a 20:04


    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'è speranza per tutti?"

  10. #80
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    Originariamente inviato da Belphegor
    Indipendentemente da quell'annuncio, mi interessava capire quello che stavate dicendo su questi presunti truffatori. Se avete informazioni e non potete condividerle, perché non denunciate alla GDF questi atti illegali ? Tanto facile. Altrimenti, con tutto il rispetto possibile, ma a me sembra una facile generalizzazione (potrei persino pensare per giustificare prezzi più elevati nel mercatino ). Poi è ovvio che c'è chi ne approfitta, ma da qui a dire che tutti quelli con i prezzi più bassi EVADONO ce ne passa. Ad esempio non è possibile negare il fatto che le 4890 ormai stanno a 185 euro, più o meno. Se poi determinati shop le hanno acquistate a prezzi più elevati sin dall'inizio e poi i prezzi sono rimasti gli stessi in quanto sono rimaste invendute, qui c'è poco da dare addosso all'evasione dell'iva o il resto ; se invece uno shop, tipo pQ0kQQ, ci mette 7 giorni per spedire è evidente che ordina in europa dai grandi distributori a prezzi più concorrenziali
    Ma hai visto il link su trovaprezzi che ti ho postato? Te lo riposto:
    Sapphire 4890 OC, confronta prezzi e offerte sapphire 4890 oc su Trova Prezzi

    In base a quel link come fai a dire che il prezzo medio per la Sapphire 4890 OC sta a 185 euro più o meno? Fai una semplice media aritmetica (sommando tutti i prezzi e dividendo per la loro numerosità) e non ti esce più o meno 185€ come dici tu. Facendo un calcolo preciso, considerando solo i prezzi della Sapphire 4890 OC la media è pari a 205,1€.
    La matematica non è un opinione.

    L'analisi sull'IVA, sull'evasione e sugli shop che comprerebbero all'inizio a prezzi più elevati, e quelli che comprerebbero dai grandi distributori, non è esatta ed è tipica di uno che non conosce il settore (o fa finta di non conoscerlo e vuole provocare).
    Il giochetto di chi evade l'IVA è sempre lo stesso si compra da un distributore non ufficiale in Europa senza IVA, con l'impegno di pagare l'IVA quando la merce arriva nei magazzini in Italia e viene venduta. Magari quando vene venduta lo si fa senza scontrino oppure fornendo fotocopia dello stesso scontrino a più persone, ed ecco che il gioco è fatto.
    Nel caso che ho spiegato si è fatto un solo giro d'IVA, perchè magari il distributore europeo ha già fatto questo giochetto quando ha comprato la merce.

    Alla fine con un doppio giro d'IVA si ha il vantaggio di fare dei prezzi che sono del 20-30% in meno rispetto alla concorrenza. Chi ci rimette non sono questi furboni ma tutti quelli che hanno acquistato da loro che pensano di aver fatto l'affare, ma non appena hanno bisogno di qualcosa o di un RMA si ritrovano nel migliore dei casi con una nota di credito che è la metà dei soldi che si erano sborsati (l'HW come si sà si svaluta molto velocemente), oppure nel peggiore dei casi con un pugno di mosche in mano.

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